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Economia

“Piccolo fallimento” per le PMI? ora possibile

Il decreto legge approvato dal governo venerdì 16 Dicmebre interviene sulle piccole liti, alzando il limitre in Euro ed  introduce  una procedura di esdebitamento per piccole imprese e consumatori, una sorta di piccolo fallimento.

 

Per quel che concerne la figura del giudice di pace

E’ stato raddoppiato e portato a mille euro il tetto entro il quale le parti possono stare in giudizio davanti al giudice di pace personalmente e senza la necessità di avere un avvocato.
L’importanza del decreto legge risiede particolarmente nel fatto che nel caso in cui la parte possa stare in giudizio personalmente (tetto di 1.000 €)  la condanna alle spese della parte soccombente non può superare il valore della domanda. Esemplificando, se il valore della domanda è di 800 € colui che perde potrà essere condannato a pagare 800 €, non 1 € di più. Questo è il risultato di una aggiunta da parte del decreto legge all’art 91 del codice di procedura civile (Vedi Italia Oggi del 20 Dicembre 2011).

Tale possibilità è giustificata essenzialmente dal fatto che la parte che soccombe non può venire pregiudicata dalla scelta dell’attore vincente di avvalersi dell’assistenza di un avvocato. A livello pratico se l’attore ha fatto causa al  convenuto con una domanda da 800 € e per andare di fronte al giudice di pace ha speso 300€ di assistenza legale, ANCHE SE verrà data ragione all’attore gli verranno riconosciuti gli 800 € della domanda ed in sostanza i 300 € di spese legali non verranno rimborsati. Questo vuol dire a conti fatti che per questo tipi di lite converrà andare di fronte al giudice di pace senza un avvocato, altrimenti si rishcierebbe nel caso degli 800 € di avere un attivo per sè (per l’attore) di 800-300 = 500 €.

Per quel che riguarda invece i piccoli fallimenti

 E’ stata introdotta anche una procedura per l’esdebitamento per consumatori e PMI (non soggette a fallimento).
Il debitore sovraindebitato potrà rivolgersi al tribunale e proporre un piano di ristrutturazione elencando le modalità che intende utilizzare per farvi fronte. Il suddetto piano deve tenere da conto ovviamente di tutti i creditori privilegiati e non.

Per definire il piano di ristrutturazione il debitore ha la possibilità di farsi aiutare da un organismo di composizione della crisi iscritto al ministero della giustizia. Possono fare parte di questa lista tutti gli organismi di mediazione delle camere di commercio, gli ordini degli avvocati ed i commercialisti previa domanda di iscrizione al ministero.
E’ necessario allegare alla proposta tutta la contabilità degli ultimi tre anni oppure gli estratti conti bancari. Successivamente il piano di ristrutturazione deve essere approvato dai creditori, per le PMI deve esserci l’approvazione da almeno il 70% dei creditori mentre per l’esdebitamento del consumatore si parla di un 50%.Il piano viene poi omologato dal tribunale e nelle more vengono sospese tutte le procedure esecutive individuali ed I sequestri.

Sicuramente queste nuove modifiche legislative, specialmente per quel che riguarda l’innalzamento del limite per rivolgersi al giudice di pace porterà benefici alla lentezza del sistema giudiziario italiano. Parlando infine della “novità” del piccolo fallimento forse potrebbero essere indicate altre vie dal legislatore, vie più radicali per evitare, se possibile il sorgere di piccoli debiti che poi crescono e che rovinano famiglie di consumatori e piccoli imprenditori. Forse il debito inizia ad essere anche in Italia come in America una questione culturale. Felici le banche.

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