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  • Che cos’è il factoring?

    Che cos’è il factoring?

    Durante questo ultimo periodo si sente spessissimo il termine factoring collegato (nella maggior parte dei casi) al termine impresa e PMI.
    Ma cos’è il factoring?
    Il factoring, come puoi ipotizzare dal nome, è una forma negoziale di matrice inglese e non ha una propria traduzione in italiano ma il concetto ti sarà chiaro tra poche righe. Iniziamo.

     

    Il factoring è essenzialmente un contratto con due soggetti attivi coinvolti:

    • Una società specializzata, denominata Factor;
    • Un impresa che si chiama Cedente;

    In sostanza in questo contratto il factor acquista a titolo oneroso crediti NON ancora esigibili di un’impresa cedente così denominata in quanto cede tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale.

     Ma cosa ci guadagnano entrambe le parti da questo contratto? Perchè dovrei cedere i miei crediti imprenditoriali ad un factor?

     Ovviamente il guadagno c’è per entrambi le parti ed essenzialmente l’impresa cedente ottiene dal factor una lunga serie di servizi, dietro un corrispettivo consistente in una commissione.

    Quindi l’impresa cede in sostanza i suoi crediti al factor, il quale dietro una commissione offre dei servizi all’impresa stessa.

    Qui in sostanza va evidenziata la caratteristica più importante, ovvero la cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor.
    E’ prassi costante che il factor conceda all’impresa cliente ANTICIPAZIONI sull’ammontare dei crediti gestiti.

    La cessione può avvenire in due modi differenti:

    • Lasciando al cliente il RISCHIO dell’eventuale insolvenza dei debiti ceduti (Pro Solvendo);
    • Il factor si assume il rischio di insolvenza dei debiti ceduti ed in casi di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente (Pro Soluto);

     Ma quali sono i servizi che il factor può offrire?

    • Il primo e più essenziale punto l’abbiamo appena accennato e riguarda la funzione di anticipazione – l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, prima della loro scadenza; a tale importo viene dedotto un corrispettivo, che costituisce il guadagno del factor;
    • assistenza legale nella fase di recupero dei crediti;
    • contabilizzazione, amministrazione, gestione, incasso e smobilizzo dei crediti;
    • valutazione dell’affidabilità della clientela;

    Ma perchè risulta così fortemente in crescita questo tipo di contratto?

     Essenzialmente come avrai capito dietro il contratto di factoring si cela un’operazione di finanziamento dell’impresa cliente e come è stato sottolineato prima la cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell’accordo.

     E la legge cosa dice del factoring?

    Il punto di riferimento è costituito dalla legge n.52 del 1991 (relativa all’acquisto dei crediti d’impresa) che ha previsto l’istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d’impresa.
    Nell’ordinamento italiano il factoring risulta comunque essere un contratto atipico che trova applicazione in presenza di determinati presupposti:

    • Il cedente deve essere un imprenditore;
    • Il factor deve essere una società o ente iscritto in un  albo tenuto dalla Banca d’Italia (una banca o n’intermediario finanziario);
    • I crediti che vengono ceduti devono riguardare I contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa;

    Per quel che riguarda l’oggetto della cessione:

    • La cessione di crediti esistenti
    • La cessione dei crediti è ammessa anche prima della stipula dei contratti che li origineranno;
  • Gennaio 2012: si inasprisce il rapporto PMI/Istituti di credito

    Gennaio 2012: si inasprisce il rapporto PMI/Istituti di credito

    E’ arrivato il momento in cui (forse) I rapporti tra banche e PMI arriveranno ad incrinarsi.
    Dal 1° Gennaio 2012 infatti le imprese subiranno un declassamento da parte delle banche dopo 90 giorni di sconfinamento nel pagamento dei loro debiti. In sostanza il termine di “tolleranza bancaria” passerà dagli attuali 180 giorni  a 90 giorni passati i quali l’impresa verrà considerata un “cattivo pagatore” e verranno sbarrate le possibilità di altri crediti grazie alla circolarità immediata (tra banche) dell’informazione.

    Questo norma è derivante dall’accordo internazionale di Basilea II (accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche nda), entrato in vigore nel 2007.
    Tale normativa deriva più precisamente dalla Direttiva UE che ha recepito Basilea II la quale aveva lasciato 5 anni di “respiro” all’Italia prima dell’applicazione della riduzione da 180 a 90 giorni per il pagamento delle obbligazioni da parte delle PMI.

    E’ stato stimato che attualmente le banche (con i past-due scaduti a 180 giorni) vantino crediti per 10,2 miliardi di Euro e che in proiezione con l’applicazione della nuova regola a 90 giorni I crediti vantati aumenterebbero di circa un 100% arrivando a circa 20 Miliardi di Euro.
    Certo già da tempo gli istituti di credito sono divenuti sempre più fiscali a richiedere la regolarizzazione del crediti al minimo ritardo. Certo anche però che dal 1° Gennaio 2012 la relazione PMI/banche diventerà ancora più complessa e quasi sicuramente vi sarà anche un aumento dei costi applicati al credito scaduto.
    Gli effetti della crisi del credito? Sembrano  imminenti.

    Protocollo d’intesa?

    Si sta comunque provando a lavorare tra le organizzazioni rappresentative delle banche e imprese ad una sorta di protocollo d’intesa che cerchi di attenuare il più possibile gli effetti di un tale cambiamento di rotta. Tale  protocollo dovrà comunque muoversi all’interno dei margini molto stretti concessi e potrebbe portare nel migliore dei casi alla possibilità per le banche di ristrutturare i crediti più “delicati”.

    Per una più completa definizione di cosa si intenda per past due a 90 giorni basta controllare il punto 1, sezione VI (esposizioni con ponderazioni particolari) della cricolare della Banca d’Italia n. 263 che potete scaricare da qui.

     Per “esposizioni scadute” si intendono:

    1)  le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate;

    2)  le esposizioni, vantate nei confronti di soggetti residenti o aventi sede in Italia e verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico), verso imprese e altri soggetti e esposizioni al dettaglio, scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni;

    3)  le esposizioni, diverse da quelle per le quali è ammessa la deroga dei 90 giorni, scadute/o sconfinanti da oltre 90 giorni.

    Con riferimento alle esposizioni di cui ai punti 2) e 3) le banche possono adottare in alternativa all’approccio per controparte un approccio per transazione ad eccezione delle esposizioni classificate nei portafogli “amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico”. L’approccio per transazione va sempre applicato al portafoglio “esposizioni garantite da immobili”. La scelta tra approccio per transazione e approccio per controparte va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

    Questa nuova  definizione di insolvenza quindi che considera rilevanti I debiti scaduti (esposizioni scadute in linguaggio bancario) da oltre 90 giorni andrà sicuramente ad incidere pesantemente proprio su tutte quelle PMI per le quali si invoca a tutto spiano la necessità di un rinnovamento, di crescita e sviluppo.

    Sembra invece che il panorama che si sta prospettando sia un panorama fatto solo di big players: grandi banche e grandi aziende, peccato però che l’Italia sia un  Paese che deve la sua ossatura produttiva alle PMI.  Soluzioni possibili?