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Srl ad 1 € (ssrl)? Ulteriori risvolti pratici

Dopo aver visto i punti chiave (almeno quelli chiari) delle nuove srl con capitale sociale minimo di 1 € cos’altro si può comprendere leggendo l’articolo 2463 bis del Codice Civile introdotto dall’art 3 delle liberalizzazioni?
Ormai lo sappiamo tutti, nei motori di ricerca la voce “srl ad 1 €” è stata cliccatissima negli scorsi giorni e la notizia di poter costituire una srl con un capitale sociale così limitato ha scatenato la fantasia e il desiderio di molto italiani.

Ma, funziona? Troppo presto per rispondere a questo quesito, come tutte le novità normative  ha bisogno di applicazioni pratiche e di scontrarsi ed integrarsi con tutte le altre leggi contenute nel Codice.
La motivazione di un capitale sociale ridotto ad un Euro è chiarificata dalla relazione che accompagna il decreto sulle liberalizzazioni

 “…tende a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, allineando il requisito dell’età fino ai trentacinque anni in coerenza con l’art. 27 della manovra estiva mediante la loro partecipazione a strutture asso-ciate prive dei rigorosi limiti previsti fino ad ora per le società di capitali, che di fatto impediscono l’accesso a tale tipo di struttura da parte degli imprenditori più giovani e meno abbienti …”

La sicurezza di queste srl?

Sicuramente dei risparmi dal punto di vista della costituzione societaria in quanto il deposito al registro delle imprese dell’atto costitutivo avverrà mediante comunicazione da parte degli amministratori IN ESENZIONE dei diritti di bollo e di segreteria.

MA….

Forse ti stai chiedendo (o forse la risposta già la conosci…) è possibile sul serio e praticamente (al di là delle parole programmatiche che accompagnano il decreto sulle liberalizzazioni) aprire una attività imprenditoriale senza un minimo investimento? È possibile senza investire almeno un migliaio di euro (o più).. anche fosse solamente per comperare un computer e una scrivania per lavorare?

Ed ecco una piccola aggiunta nell’articolo del decreto che non tutti conoscono

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto deve essere TIPIZZATO (devono venir fornite le caratteristiche fondamentali) lo statuto standard delle società ed individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.. cosa vuol dire? Che non appena vuoi cambiare una virgola di quanto è stato preconfezionato come statuto standard da questa futura legge.. bè.. è verosimile pensare che dovrai semplicemente recarti dal notaio e pagare i soldi che prima hai risparmiato oppure ti adatti allo statuto che hai in mano.

Il problema finale: la liquidazione

In una società a responsabilità limitata standard sai che il capitale sociale è di 10.000 Euro ed una delle cause di liquidazione per la srl previste dall’Art 2484 cc è il caso in cui il capitale sia ridotto nella misura di 1/3 del minimo legale.. quindi se sei in perdita e hai perso più di 3.334 €, bè devi seguire l’iter normale della liquidazione societaria. E cosa succede con una società con capitale sociale di 1€? Che facendo le debite proporzioni se perdi più di un 0,34 Eurocent.. inizia la liquidazione societaria (Infatti non è ammissibile uno scioglimento senza liquidazione).

Questo aspetto fa ben pensare sul fatto che l’euro a cui si fa riferimento potrebbe trasformarsi in un investimento molto più cospicuo per evitare situazioni al limite della realtà come quella appena prospettata.
Rimangono ovviamente i vantaggi di cui sopra nel risparmio di bolli, registrazione e notaio (vedi il calcolo dei risparmi), sempre che non vi pensiate di cambiare la struttura dello statuto standard. Se stai pensando alla costituzione di una srl semplificata ricordati anche della possibilità di usufruire del regime dei minimi.

Infine

Questo tweet che abbiamo letto ieri ci ha strappato un sorriso:

@marcobrambilla: ieri è caduto il primo dentino, e stanotte la fatina ci ha lasciato monetine! Ora siamo indecisi, se mettere nel salvadanaio o aprire 2 SRL…

 

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